Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.)
(Efficienza degli arti)
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della
normale patente di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti,
alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare
invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o
funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da
menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire
con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei
determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve
essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.