Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti visivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione
della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi
categoria e' necessario che il richiedente possegga campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e
con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una
sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di
guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre
possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi
complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi
valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia
superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione
della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E
occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici
decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede
di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di
qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra le due lenti
non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta
sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per
vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile
rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza
di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a
tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo
occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere
superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente
cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere
effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti
sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per
solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche posi-
tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di
dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di
lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli
adatti occhiali correttivi.
9. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso
di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.
10. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus
naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere
efficaci e tollerate.
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere
rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo
visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare
difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in
atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di
rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo
visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione
binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica
locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui
esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri
oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato
dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale
potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia
ridotta ad un periodo non superiore a due anni.