Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.) 
                         (Requisiti visivi) 
  1. Per il conseguimento, la conferma di validita'  o  la  revisione
della patente di guida per motoveicoli ed  autoveicoli  di  qualsiasi
categoria e' necessario che  il  richiedente  possegga  campo  visivo
normale e senso cromatico sufficiente per distinguere  rapidamente  e
con sicurezza  i  colori  in  uso  nella  segnaletica  stradale,  una
sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 
  2. Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di
guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A  e  B  occorre
possedere  un'acutezza  visiva  non   inferiore   ai   dieci   decimi
complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno,
raggiungibile con lenti sferiche positive  o  negative  di  qualsiasi
valore diottrico, purche' la differenza tra  le  due  lenti  non  sia
superiore a tre diottrie. 
  3. Per il conseguimento, la conferma di validita'  o  la  revisione
della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie  C,  D,  E
occorre possedere  un'acutezza  visiva  pari  ad  almeno  quattordici
decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede
di meno, raggiungibile con lenti  sferiche  positive  o  negative  di
qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza tra  le  due  lenti
non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza  visiva  non  corretta
sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. 
  4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto  per
vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro,  correggibile
rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza
di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a
tre diottrie. 
  5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria  per  un  solo
occhio,  il  grado  di  rifrazione  della  lente  non  potra'  essere
superiore a tre diottrie sia positive che negative. 
  6. Quando alle lenti di  base  sferiche  sia  associata  una  lente
cilindrica, il calcolo della differenza  di  rifrazione  deve  essere
effettuato tenendo conto soltanto del valore  diottrico  delle  lenti
sferiche di base. 
  7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per
solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche  posi-
tive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma  l'uso  di
dette lenti deve essere tollerato ed efficace. 
  8. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione  di
lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento  con  gli
adatti occhiali correttivi. 
  9. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente  con  l'uso
di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8. 
  10.  Il  visus  raggiunto  dopo  l'impianto  di  lenti  artificiali
endoculari deve essere  considerato  in  sede  di  esame  come  visus
naturale. Le correzioni di cui  ai  commi  precedenti  devono  essere
efficaci e tollerate. 
  11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non  devono  essere
rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente  ha  un  campo
visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o  da  visione  binoculare
difettosa. 
  12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia  in
atto o pregressa dell'apparato visivo, associata  o  non  a  vizi  di
rifrazione, che sia o  sia  stata  causa  di  menomazione  del  campo
visivo, del senso cromatico, della visione notturna o  della  visione
binoculare, si devono prevedere, da parte  della  commissione  medica
locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al  cui
esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida. 
  13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri  parametri
oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo  il  certificato
dovra' essere rilasciato dalla commissione  medica  locale  la  quale
potra' indicare l'opportunita' che la  validita'  della  patente  sia
ridotta ad un periodo non superiore a due anni.