Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti uditivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione
della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie
A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione
con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi
correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati.
L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con
certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da
esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione
della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E
occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non
meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due
metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione
uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.