Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) 
                         (Requisiti uditivi) 
  1. Per il conseguimento, la conferma di validita'  o  la  revisione
della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie
A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di  conversazione
con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. 
  2. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi
correttivi dell'udito  monoaurali  o  binaurali,  purche'  tollerati.
L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore  con
certificazione rilasciata in  data  non  anteriore  a  tre  mesi,  da
esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. 
  3. Per il conseguimento, la conferma di validita'  o  la  revisione
della patente di guida  per  autoveicoli  delle  categorie  C,  D,  E
occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non
meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno  di  due
metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione
uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.