Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.) (Requisiti uditivi) 1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. 2. La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. 3. Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.