Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il
conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale
delle categorie A, B e C).
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a
carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o
confermare la validita' o essere sottoposti a revisione della patente
speciale di categoria A, B e C, purche' la relativa funzione possa
essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi
protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli
da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui
all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalita' delle
protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve
essere verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata
dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a
tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al
momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione
rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo
approvato.
5. Il rilascio o la conferma di validita' della patente di
categoria A per la guida di motocicli non puo' essere concessa ai
minorati degli arti.
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilita' del
rilascio di patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni rela-
tive a piu' organi o apparati considera lo stato psicofisico
complessivo del soggetto, e puo' fissare un periodo di validita'
minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.