Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.) 
                    (Commissioni mediche locali) 
  1. Il presidente della commissione medica locale  e'  nominato  con
decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro  della
sanita' su designazione del responsabile dell'unita' sanitaria locale
presso la quale opera la commissione. 
  2.  Il  presidente  di  tale  commissione  deve  essere  il  medico
responsabile dell'ufficio medico legale, ove  esistente,  ovvero,  in
mancanza di detto ufficio, il medico responsabile  del  settore  cui,
secondo le disposizioni interne, siano attribuite  le  corrispondenti
funzioni in materia. 
  3. La commissione e' composta di due  membri  effettivi  e  di  due
supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,
del  codice.  Un  altro  membro  effettivo  ed  uno  supplente   sono
ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119,  comma  9,  del
codice. Tali medici, tutti in attivita' di servizio,  sono  designati
dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti  alle  sedute
della commissione,  effettivi  o  supplenti,  devono  appartenere  ad
amministrazioni diverse. 
  4. Qualora  l'accertamento  medico  sia  richiesto  da  mutilati  o
minorati fisici, la composizione della commissione e' integrata da un
ingegnere appartenente al  ruolo  della  carriera  direttiva  tecnica
della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  nonche'  da  un  medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione. 
  5.  Il  presidente,  sulla  base   delle   designazioni   ricevute,
costituisce  la  commissione  medica  locale  e  puo'   designare   a
presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente
scelto fra i membri effettivi.  In  tal  caso  il  vicepresidente  e'
sostituito da uno dei supplenti. 
  6. La commissione puo' avvalersi di singoli  consulenti  oppure  di
istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con
onere a carico del soggetto esaminato. 
  7. La commissione opera presso idonei locali dell'unita'  sanitaria
locale, facilmente  accessibili  anche  per  i  mutilati  e  minorati
fisici. 
  8. Il presidente convoca la commissione in relazione al  numero  ed
alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio
di segreteria della commissione avvalendosi di personale in  servizio
presso l'unita' sanitaria locale. 
  9.  Per  ogni  commissione  opera  un  ufficio  di  segreteria  che
organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di coloro  che
devono  sottoporsi  agli  accertamenti  sanitari  e  la  raccolta   e
l'archiviazione  della  documentazione  sanitaria  degli   esaminati.
L'interessato che ne faccia  richiesta  puo',  a  sue  spese,  essere
assistito durante la visita da un medico di fiducia. 
  10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera  d),  del
codice, l'accertamento deve essere effettuato presso  la  commissione
medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente. 
  11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica
locale deve  essere  comunicato  alla  prefettura  di  residenza,  se
relativo a soggetto non titolare di patente, o alla prefettura che ha
rilasciato la patente negli altri casi. Detto giudizio deve, inoltre,
essere  comunicato  al  centro  elaborazione  dati  della   Direzione
generale della M.C.T.C. per il tramite dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. territorialmente competente. 
  12. Il certificato deve essere compilato in  ciascuna  delle  parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei  veicoli  ai  quali
abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario,  puo'
essere integrato da fogli aggiuntivi. 
  13. I giudizi delle commissioni mediche  locali  sono  formulati  a
maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o,
in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta. 
  14. I certificati delle commissioni mediche  locali  devono  essere
consegnati agli interessati previa  sottoscrizione  per  ricevuta  ed
apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati  per  posta  con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  15. Entro il mese di febbraio di  ogni  anno  il  presidente  della
commissione medica locale, invia  al  Ministero  dei  trasporti  e  a
quello della sanita'  una  dettagliata  relazione  sul  funzionamento
dell'organo presieduto, relativa all'anno  precedente,  indicando  il
numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute  e
quant'altro ritenuto necessario. I dati  piu'  significativi  vengono
pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo  1,  comma  2,
del codice. 
  16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche  locali  con
il limite, di  norma,  di  una  per  ogni  milione  di  abitanti  nel
capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti  in
ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione  di  tali
commissioni, richiesta dal sindaco  del  capoluogo  di  provincia  o,
nell'ambito della provincia,  dal  sindaco  del  comune  di  maggiore
importanza,  e'  subordinata   all'accertamento   dell'esistenza   di
obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti di concerto
con il Ministero della sanita'. 
  17. Il Ministro dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri  della
sanita' e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per  le
operazioni di competenza delle commissioni mediche locali,  le  quote
da destinare per le spese di  funzionamento  delle  stesse,  comprese
quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote  per  gli
emolumenti ed i rimborsi di spese  ai  componenti  delle  commissioni
medesime. La misura dei  diritti  dovuti  dagli  utenti  deve  essere
determinata in modo tale da  garantire  l'integrale  copertura  delle
spese di funzionamento delle suddette commissioni.