Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.)
(Commissioni mediche locali)
1. Il presidente della commissione medica locale e' nominato con
decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della
sanita' su designazione del responsabile dell'unita' sanitaria locale
presso la quale opera la commissione.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico
responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in
mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui,
secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti
funzioni in materia.
3. La commissione e' composta di due membri effettivi e di due
supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2,
del codice. Un altro membro effettivo ed uno supplente sono
ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del
codice. Tali medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati
dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute
della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad
amministrazioni diverse.
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o
minorati fisici, la composizione della commissione e' integrata da un
ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica
della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' da un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute,
costituisce la commissione medica locale e puo' designare a
presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente
scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente e'
sostituito da uno dei supplenti.
6. La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di
istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con
onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unita' sanitaria
locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati
fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed
alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio
di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio
presso l'unita' sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che
organizza le sedute curando, altresi', la convocazione di coloro che
devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e
l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati.
L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue spese, essere
assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera d), del
codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione
medica locale indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito
dell'accertamento deve essere comunicato all'autorita' richiedente.
11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica
locale deve essere comunicato alla prefettura di residenza, se
relativo a soggetto non titolare di patente, o alla prefettura che ha
rilasciato la patente negli altri casi. Detto giudizio deve, inoltre,
essere comunicato al centro elaborazione dati della Direzione
generale della M.C.T.C. per il tramite dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. territorialmente competente.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali
abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, puo'
essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a
maggioranza. In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o,
in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere
consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed
apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della
commissione medica locale, invia al Ministero dei trasporti e a
quello della sanita' una dettagliata relazione sul funzionamento
dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il
numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e
quant'altro ritenuto necessario. I dati piu' significativi vengono
pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 2,
del codice.
16. Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con
il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel
capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in
ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali
commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o,
nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore
importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di
obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti di concerto
con il Ministero della sanita'.
17. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della
sanita' e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le
operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote
da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese
quelle relative all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per gli
emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni
medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere
determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle
spese di funzionamento delle suddette commissioni.