Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) (Certificati medici) 1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati: a) quello di cui al modello IV.4 (certificato anamnestico), dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco; c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste. 2. I certificati devono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
Nota all'art. 331: - Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda in nota all'art. 319.