Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.)
(Certificati medici)
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati,
che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (certificato anamnestico), dal
medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati
dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche
locali, su carta di colore celeste.
2. I certificati devono essere compilati in ciascuna delle parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi
di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario,
possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
Nota all'art. 331:
- Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda in nota
all'art. 319.