Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.) 
                        (Certificati medici) 
  1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati,
che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati: 
    a) quello di cui al modello IV.4 (certificato  anamnestico),  dal
medico di fiducia di cui all'articolo  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833; 
    b)  quello  di  cui  al  modello   IV.5   dai   medici   indicati
dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco; 
    c) quello di  cui  al  modello  IV.6  dalle  commissioni  mediche
locali, su carta di colore celeste. 
  2. I certificati devono essere compilati in  ciascuna  delle  parti
relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi
di veicoli, della categoria di patente richiesta  e,  se  necessario,
possono essere integrati da fogli aggiuntivi. 
 
          Nota all'art. 331:
             - Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833, si veda in nota
          all'art.  319.