Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.) 
         (Modalita' e termini per il rilascio della patente) 
  1. La documentazione necessaria per il rilascio della  patente,  ai
sensi dell'articolo  121,  comma  12,  del  codice,  e'  inviata  dal
competente  ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
M.C.T.C. al Prefetto, unitamente  al  documento  di  guida  elaborato
meccanograficamente, entro  trenta  giorni  dal  completamento  della
documentazione stessa. 
  2. Il Prefetto, esaminata la documentazione trasmessa,  se  ritiene
che sussistono i  requisiti  richiesti  dal  codice  e  dal  presente
regolamento, rilascia la patente a chi  ne  ha  fatto  richiesta,  ai
sensi dell'articolo 116 del codice. L'esame della documentazione deve
essere completato entro quindici  giorni  dal  ricevimento.  Nei  tre
giorni successivi il Prefetto comunica con nota di  servizio  urgente
all'interessato  che  puo'  ritirare  la  patente  stessa  presso  il
competente ufficio della Prefettura; nella nota sono indicati il nome
e la sede del predetto ufficio ed i giorni  e  le  ore  in  cui  puo'
essere effettuato il ritiro dall'interessato.  Questi,  all'atto  del
ritiro, rilascia ricevuta. 
  3. Il  Prefetto,  se  ritiene  non  idonea  o  non  sufficiente  la
documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la
restituzione, nel termine di  quindici  giorni  dal  ricevimento,  al
competente  ufficio  provinciale  della  Direzione   generale   della
M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche
da  apportarvi;  tale  restituzione  e'   comunicata   dal   Prefetto
all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta
giorni e nei dieci successivi la rinvia al Prefetto. Dal  ricevimento
della nuova documentazione  decorrono  i  termini  per  il  rilascio,
secondo le modalita' di cui al comma 2.