Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.)
(Modalita' e termini per il rilascio della patente)
1. La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai
sensi dell'articolo 121, comma 12, del codice, e' inviata dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. al Prefetto, unitamente al documento di guida elaborato
meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della
documentazione stessa.
2. Il Prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene
che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente
regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai
sensi dell'articolo 116 del codice. L'esame della documentazione deve
essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre
giorni successivi il Prefetto comunica con nota di servizio urgente
all'interessato che puo' ritirare la patente stessa presso il
competente ufficio della Prefettura; nella nota sono indicati il nome
e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui puo'
essere effettuato il ritiro dall'interessato. Questi, all'atto del
ritiro, rilascia ricevuta.
3. Il Prefetto, se ritiene non idonea o non sufficiente la
documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la
restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche
da apportarvi; tale restituzione e' comunicata dal Prefetto
all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta
giorni e nei dieci successivi la rinvia al Prefetto. Dal ricevimento
della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio,
secondo le modalita' di cui al comma 2.