Art. 198. 
                        Commissioni di esame 
 
  1. La commissione per gli  esami  di  idoneita'  e  per  gli  esami
integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di  docenti  della
classe  cui  il  candidato  aspira  e  di  un  docente  della  classe
immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte  le  materie
comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere
proporzionato al numero presumibile dei  candidati  e  non  puo'  mai
essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un
docente da lui delegato. Il preside provvede  alla  sostituzione  dei
commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare. 
  2. La commissione per gli esami finali della scuola  magistrale  e'
composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da  un  preside  o
docente  scelto  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  tra  le
categorie  indicate   con   regolamento,   da   emanarsi   ai   sensi
dell'articolo 205, comma 1. 
  3. La commissione per  gli  esami  di  maturita'  e'  nominata  dal
Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da
cinque  membri,  di  cui  uno   appartenente   alla   stessa   classe
dell'istituto statale, pareggiato o legalmente  riconosciuto  che  ha
curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu'  anziano
per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per  i
privatisti. 
  4. Il presidente della commissione di cui  al  comma  3  e'  scelto
nelle seguenti categorie: 
    a) docenti universitari di prima e seconda  fascia,  anche  fuori
ruolo; 
    b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati
o  assistenti  universitari  del   ruolo   ad   esaurimento   purche'
appartengano a settori scientifico-disciplinari cui  sono  riferibili
le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di
istituti e scuole  di  istruzione  secondaria  superiore,  statali  o
pareggiati; 
    c)  provveditori  agli  studi  a   riposo   purche'   provenienti
dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole  di
istruzione secondaria superiore; 
    d) presidi di ruolo  o  a  riposo  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore statali o pareggiati; 
    e) docenti degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore, statali o pareggiati, che da almeno un  anno  siano  stati
compresi in una graduatoria di  merito  nei  concorsi  a  preside  di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore  o  che  abbiano
conseguito l'ultima  classe  di  stipendio  o  che  abbiano  superato
l'esame per merito distinto ed il cui  insegnamento  di  cattedra  si
svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che  prepara  all'esame  di
maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo'  derogare
alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione  dei
liberi   docenti,   fermo   restando   il   criterio   del    settore
scientifico-disciplinare attinente all'esame. 
  5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita'
sono scelti tra i  docenti  di  ruolo  degli  istituti  e  scuole  di
istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano
insegnato negli stessi istituti  e  scuole  per  almeno  un  anno  le
materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti
requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i  docenti
della classe. 
  6. Il presidente delle commissioni degli  esami  di  maturita'  nei
licei artistici e' scelto, oltre che nella  categoria  indicata  alla
lettera  a)  del  comma  4,  anche  tra  i  ricercatori  universitari
confermati, i liberi docenti incaricati  od  assistenti  universitari
del   ruolo   ad   esaurimento   purche'   appartengano   a   settori
scientifico-disciplinari  attinenti  all'esame,  ovvero  siano  stati
docenti di ruolo dei licei artistici statali  o  pareggiati,  nonche'
tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i  docenti
di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono  scelti  tra  i
docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle  arti
e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un  biennio
le materie  su  cui  verte  l'esame;  i  commissari  per  le  materie
culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei  licei  artistici  e
tra i docenti di cui al comma 5. 
  7. Nelle commissioni  di  maturita'  per  gli  istituti  tecnici  e
professionali, un membro puo' essere  scelto  dal  Ministro  tra  gli
estranei  all'insegnamento,  purche'  munito  del  titolo  di  studio
attinente all'indirizzo specifico cui  si  riferisce  l'esame  e  sia
fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; 
nelle    medesime    commissioni,    limitatamente    alle    materie
tecnico-professionali, in caso di necessita' e di  urgenza,  si  puo'
prescindere dal requisito dell'abilitazione. 
  8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare
membri aggregati, a pieno titolo, per le materie  per  le  quali  non
risultino nominati membri effettivi. 
  9.  Nella  sua  prima  riunione  la  commissione  elegge  il   vice
presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di  esame  di  maturita'
sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati. 
  10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti  e  dei  membri
delle  commissioni  degli  esami  di  maturita',  il  Ministro  della
pubblica istruzione trasmette l'elenco  dei  docenti,  i  quali,  pur
avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina,  ai  vari
provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti.  Nel  caso
in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i  provveditorati  agli
studi nominano i sostituti dei presidenti e  dei  commissari  che  ne
abbiano fatto domanda - ove possibile  -  nell'ambito  degli  elenchi
trasmessi.