Art. 199. Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e di licenza di maestro d'arte 1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica. 2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe per scrutinio finale. 3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2. 4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso grado. 5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi degli esami di Stato. 6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi.