Art. 218.

  1.  Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura
penale, e l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
 
           Note all'art. 218:
            - L'art. 7 del codice di procedura penale disciplinava la
          competenza del pretore.
            -  L'art.  550 del codice di procedura penale individuava
          gli organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore.
            - L'art. 594  del  codice  di  procedura  penale  dettava
          disposizione in tema di appello del pubblico ministero.
            - L'art. 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e
          transitorie  del  codice  di  procedura penale ricava norme
          sulle  intercettazioni   disposte   dalla   procura   della
          Repubblica presso la pretura.
            - Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi
          in nota all'art. 208.