Art. 218. 1. Sono abrogati gli articoli 7, 550 e 594 del codice di procedura penale, e l'articolo 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Note all'art. 218: - L'art. 7 del codice di procedura penale disciplinava la competenza del pretore. - L'art. 550 del codice di procedura penale individuava gli organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore. - L'art. 594 del codice di procedura penale dettava disposizione in tema di appello del pubblico ministero. - L'art. 90 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ricava norme sulle intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura. - Per il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi in nota all'art. 208.