Art. 240 
 
 
        Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o  i
terzi possono proporre un concordato  anche  prima  del  decreto  che
rende esecutivo lo  stato  passivo,  purche'  sia  stata  tenuta  dal
debitore la contabilita' e i dati  risultanti  da  essa  e  le  altre
notizie disponibili consentano al curatore di predisporre  un  elenco
provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del  giudice
delegato. La proposta non puo' essere  presentata  dal  debitore,  da
societa' cui  egli  partecipi  o  da  societa'  sottoposte  a  comune
controllo se non dopo il decorso di un anno  dalla  sentenza  che  ha
dichiarato l'apertura della procedura di  liquidazione  giudiziale  e
purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo
stato passivo. La  proposta  del  debitore  e'  ammissibile  solo  se
prevede l'apporto di risorse che incrementino il  valore  dell'attivo
di almeno il dieci per cento. 
    2. La proposta inoltre puo' prevedere: 
    a) la suddivisione dei creditori  in  classi,  secondo  posizione
giuridica ed interessi economici omogenei; 
    b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a  classi
diverse, indicando  le  ragioni  dei  trattamenti  differenziati  dei
medesimi; 
    c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei  crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo
o altre operazioni  straordinarie,  ivi  compresa  l'attribuzione  ai
creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o  altri  strumenti
finanziari e titoli di debito. 
    3.  Se  la  societa'  in  liquidazione   giudiziale   ha   emesso
obbligazioni  o  strumenti  finanziari  oggetto  della  proposta   di
concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe. 
    4.  La  proposta  puo'  prevedere  che  i  creditori  muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano  soddisfatti  integralmente,
purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non  inferiore
a quella realizzabile, in ragione della  collocazione  preferenziale,
sul ricavato in caso di liquidazione, avuto  riguardo  al  valore  di
mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di
prelazione,  al  netto  del  presumibile  ammontare  delle  spese  di
procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle  spese
generali, indicato  nella  relazione  giurata  di  un  professionista
indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo  358  e  designato  dal  tribunale.  Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 
    5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da  un  terzo
puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni  compresi  nell'attivo
della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della
massa,  purche'  autorizzate  dal  giudice  delegato,  con  specifica
indicazione  dell'oggetto  e  del  fondamento   della   pretesa.   Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti  con  il  concordato  ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto  opposizione  allo  stato  passivo  o  domanda  di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso,  verso  gli
altri creditori continua  a  rispondere  il  debitore,  fermo  quanto
disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.