Art. 241 
 
 
          Esame della proposta e comunicazione ai creditori 
 
    1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice
delegato, il quale chiede  il  parere  del  curatore,  con  specifico
riferimento  ai  presumibili  risultati  della  liquidazione  e  alle
garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto  da  un  terzo,  esso
deve contenere  l'indicazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo
10, comma 3. 
    2. Una volta espletato tale adempimento  preliminare  il  giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,
valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i
dati per la sua valutazione e informandoli che  la  mancata  risposta
sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il
giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e  non
superiore a trenta, entro il quale i creditori devono  far  pervenire
nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di  dissenso.
In  caso  di  presentazione  di  piu'  proposte  o  se  comunque   ne
sopraggiunge una nuova  prima  che  il  giudice  delegato  ordini  la
comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre
all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice
delegato puo' ordinare la comunicazione ai  creditori  di  una  o  di
altre  proposte,  tra   quelle   non   scelte,   ritenute   parimenti
convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4. 
    3. Qualora la  proposta  contenga  condizioni  differenziate  per
singole classi di creditori  essa,  prima  di  essere  comunicata  ai
creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi  1  e
2, al giudizio del tribunale che verifica il  corretto  utilizzo  dei
criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a)  e  b),  tenendo
conto della relazione  giurata  di  cui  al  comma  4,  dello  stesso
articolo.