Art. 242 
 
 
              Concordato nel caso di numerosi creditori 
 
    1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante  numero  di
destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a  dare
notizia della proposta di concordato, anziche' con  comunicazione  ai
singoli creditori, mediante pubblicazione del testo  integrale  della
medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.