Art. 243 
 
 
                         Voto nel concordato 
 
    1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo
reso esecutivo ai  sensi  dell'articolo  204,  compresi  i  creditori
ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e'  presentata
prima che lo stato passivo venga reso  esecutivo,  hanno  diritto  al
voto i creditori che risultano  dall'elenco  provvisorio  predisposto
dal curatore e approvato dal giudice delegato. 
    2. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche'
la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato
prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non
rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal  comma
3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla
terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 
    3. Qualora i creditori muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca
rinuncino in tutto o in parte  alla  prelazione,  per  la  parte  del
credito non coperta  dalla  garanzia  sono  assimilati  ai  creditori
chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede,  ai  sensi  dell'articolo  240,  comma  4,  la
soddisfazione non integrale, sono  considerati  chirografari  per  la
parte residua del credito. 
    5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il
coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,
il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino  al
quarto grado, la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro  crediti  da
meno di un anno prima  della  domanda  di  concordato.  Sono  inoltre
esclusi dal voto e dal  computo  delle  maggioranze  i  creditori  in
conflitto d'interessi. 
    6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da
questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune
controllo, ai sensi del primo comma  dell'articolo  2359  del  codice
civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede
l'inserimento in apposita classe. 
    7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la  sentenza  che  ha
dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale  non
attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di
banche o altri intermediari finanziari. 
 
          Note all'art. 243: 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.".