Art. 244 
 
 
      Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano  previste  diverse
classi di creditori, il concordato e' approvato se  tale  maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 
    2. I creditori che non  fanno  pervenire  il  loro  dissenso  nel
termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 
    3.  La  variazione   del   numero   dei   creditori   ammessi   o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga  per  effetto  di  un
provvedimento  emesso  successivamente  alla  scadenza  del   termine
fissato dal giudice delegato per  le  votazioni,  non  influisce  sul
calcolo della maggioranza. 
    4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di
concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2,  quarto  periodo,  si
considera approvata quella tra esse  che  ha  conseguito  il  maggior
numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita',
la proposta presentata per prima.