Art. 247 
 
 
                               Reclamo 
 
    1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte  di
appello che pronuncia in camera di consiglio. 
    2. Il reclamo  e'  proposto  con  ricorso  da  depositarsi  nella
cancelleria della corte di appello nel termine perentorio  di  trenta
giorni dalla notificazione del decreto fatta  dalla  cancelleria  del
tribunale. 
    3. Esso deve contenere i requisiti prescritti  dall'articolo  51,
comma 2. 
    4. Il presidente, nei cinque giorni successivi  al  deposito  del
ricorso, designa il  relatore,  e  fissa  con  decreto  l'udienza  di
comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 
    5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione  dell'udienza,
deve essere notificato, a cura del  reclamante,  entro  dieci  giorni
dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti,  che
si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente
e negli opponenti. 
    6. Tra la data della notificazione  e  quella  dell'udienza  deve
intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 
    7. Le parti resistenti devono  costituirsi  almeno  dieci  giorni
prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede
la corte di appello. 
    8.  La  costituzione  si  effettua  mediante   il   deposito   in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle  difese  in
fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di  prova  e  dei
documenti prodotti. 
    9. L'intervento di qualunque  interessato  non  puo'  aver  luogo
oltre  il  termine  stabilito  per  la   costituzione   delle   parti
resistenti, con le modalita' per queste previste. 
    10. All'udienza, il collegio, sentite  le  parti,  assume,  anche
d'ufficio,  i  mezzi  di  prova,  eventualmente  delegando   un   suo
componente. 
    11. La corte provvede con decreto motivato. 
    12.  Il  decreto  e'  pubblicato  a  norma  dell'articolo  45   e
notificato alle parti, a cura della cancelleria,  ed  e'  impugnabile
con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.