Art. 248 
 
 
        Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i  creditori
anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura  della  procedura  di
liquidazione giudiziale, compresi quelli  che  non  hanno  presentato
domanda di ammissione al  passivo.  A  questi  non  si  estendono  le
garanzie date nel concordato da terzi. 
    2. I creditori conservano la loro  azione  per  l'intero  credito
contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli  obbligati  in
via di regresso.