Art. 249 
 
 
       Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Dopo la omologazione del concordato il  giudice  delegato,  il
curatore e il comitato dei creditori  ne  sorvegliano  l'adempimento,
secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione. 
    2. Le somme spettanti ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili,  sono  depositate  nei  modi  stabiliti   dal   giudice
delegato. 
    3. Accertata la completa esecuzione del  concordato,  il  giudice
delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la  cancellazione  delle
ipoteche iscritte a garanzia e  adotta  ogni  misura  idonea  per  il
conseguimento delle finalita' del concordato. 
    4.  Il  provvedimento  e'  pubblicato   ed   affisso   ai   sensi
dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.