Art. 250 
 
 
      Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Se le  garanzie  promesse  non  vengono  costituite  o  se  il
proponente  non  adempie  regolarmente  gli  obblighi  derivanti  dal
concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione. 
    2. Il ricorso per la risoluzione deve essere  proposto  entro  un
anno dalla scadenza del  termine  fissato  per  l'ultimo  adempimento
previsto nel concordato. 
    3. Il procedimento e'  regolato  dall'articolo  41.  Ad  esso  e'
chiamato a partecipare anche l'eventuale garante. 
    4. La sentenza che risolve il concordato riapre la  procedura  di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 
    5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  quando
gli  obblighi  derivanti  dal  concordato  sono  stati  assunti   dal
proponente o da uno o piu' creditori con  liberazione  immediata  del
debitore. 
    6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori  verso
cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia  assunto
responsabilita' per effetto del concordato.