Art. 251 
 
 
      Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale 
 
    1. Il concordato omologato puo' essere annullato  dal  tribunale,
su istanza del curatore o di qualunque creditore, in  contraddittorio
con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente  esagerato
il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo. 
    2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei
mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni  caso,  non  oltre  due  anni
dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento  previsto
nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione  di  nullita'.  Si
procede a norma dell'articolo 250. 
    3. La sentenza che annulla il concordato riapre la  procedura  di
liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il
tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La
sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.