Art. 252 
 
 
       Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 
 
    1. Nei casi di risoluzione o  annullamento  del  concordato,  gli
effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono  regolati
dagli articoli 238 e 239. 
    2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia'  iniziate
e interrotte per effetto del concordato. 
    3. I creditori anteriori conservano  le  garanzie  per  le  somme
ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non
sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. 
    4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito,  detratta
la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.