Art. 252 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale 1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239. 2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato. 3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso. 4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.