(Accordo - Art. 229)
                            ARTICOLO 229 
 
                   Poteri e procedure decisionali 
 
1. Per il conseguimento degli  obiettivi  del  presente  accordo,  il
Consiglio congiunto CARIFORUM-CE ha il potere di  prendere  decisioni
in tutte le materie disciplinate dall'accordo medesimo. 
2. Le decisioni sono vincolanti per le parti  e  per  gli  Stati  del
CARIFORUM firmatari, che prendono tutte le misure necessarie per dare
ad esse attuazione conformemente alle rispettive norme interne. 
3. Il  Consiglio  congiunto  CARIFORUM-CE  puo'  anche  formulare  le
opportune raccomandazioni. 
4. Nelle materie  nelle  quali  gli  Stati  del  CARIFORUM  firmatari
convengono   di   agire   collettivamente,   le   decisioni   e    le
raccomandazioni sono adottate dal Consiglio congiunto CARIFORUM-CE di
comune accordo tra le parti. Nelle materie nelle quali gli Stati  del
CARIFORUM firmatari non hanno  convenuto  di  agire  collettivamente,
l'adozione delle decisioni richiede l'accordo  dello  Stato  o  degli
Stati del CARIFORUM firmatari interessati.