(Trattato-art. 234)
 
                              Art. 234 
 
 
  Dall'entrata in vigore del presente trattato, e con  riserva  delle
sue disposizioni, soltanto i trattati, le convenzioni e  gli  accordi
plurilaterali di carattere economico o tecnico conchiusi  dall'antica
Monarchia  austro-ungarica,  enumerati  in  questo  e  nei   seguenti
articoli, saranno applicati fra l'Austria  e  le  potenze  alleate  o
associate, che vi partecipano: 
 
    1° Convenzioni del 14 marzo 1884, del 1° dicembre 1886 e  del  23
marzo 1887 e protocollo di chiusura  del  7  luglio  1887,  circa  la
protezione dei cavi sottomarini; 
 
    2° Convenzione dell'11 ottobre 1909  relativa  alla  circolazione
internazionale delle automobili. 
 
    3° Accordo del 15 maggio 1886,  relativo  alla  sigillazione  dei
vagoni soggetti a visita doganale, e protocollo del 18 maggio 1907; 
 
    4° Accordo del 15 maggio 1886, relativo all'unita' tecnica  delle
strade ferrate; 
 
    5° Convenzione del 5 luglio  1890,  relativa  alla  pubblicazione
delle  tariffe  doganali  e  alla  organizzazione   di   una   Unione
internazionale per la pubblicazione delle tariffe; 
 
    6° Convenzione del 15 aprile  1907,  relativa  all'aumento  delle
tariffe doganali ottomane; 
 
    7° Convenzione del  14  marzo  1857,  relativa  al  riscatto  dei
diritti di pedaggio del Sund del Belt; 
 
    8° Convenzione del 22  giugno  1861,  relativa  al  riscatto  dei
diritti di pedaggio sull'Elba; 
 
    9° Convenzione del 16  luglio  1863,  relativa  al  riscatto  dei
diritti di pedaggio sulla Schelda; 
 
    10° Convenzione del 29 ottobre 1888, relativa all'adozione di  un
regime definitivo destinato a garentire il libero uso del  canale  di
Suez; 
 
    11° Convenzione del 23 settembre 1910, relativa  all'unificazione
di alcune norme in materia di urto di navi, salvataggio e  assistenza
dei naufraghi; 
 
    12° Convenzione del 21 dicembre 1904, relativa  all'esenzione  di
tasse e diritti portuari a favore delle navi-spedale; 
 
    13° Convenzione del 26 settembre 1906, per il divieto del  lavoro
notturno per le operaie; 
 
    14° Convenzioni del 18 maggio 1904 e 4 maggio 1910, relative alla
repressione della tratta delle bianche; 
 
    15° Convenzione del 4 maggio  1910,  relativa  alla  soppressione
delle pubblicazioni pornografiche; 
 
    16° Convenzione sanitaria del 3 dicembre 1903,  e  le  precedenti
del 30 gennaio 1892, 15 aprile 1893, 3 aprile 1894 e 19 marzo 1897; 
 
    17° Convenzione del 20 maggio 1875, relativa all'unificazione  ed
al perfezionamento del sistema metrico; 
 
    18° Convenzione del 29 novembre  1906  relativa  all'unificazione
dalla formula dei medicamenti eroici; 
 
    19°  Convenzione  del  16  e  19  novembre  1885,  relativa  alla
istituzione di un diapason normale; 
 
    20° Convenzione del 7 giugno 1905, relativa alla creazione di  un
Istituto internazionale di agricoltura a Roma; 
 
    21° Convenzione del 3 novembre 1881 e 15 aprile 1889 relativa  ai
provvedimenti contro la fillossera; 
 
    22° Convenzione del 9 marzo 1902 per la protezione degli  uccelli
utili all'agricoltura; 
 
    23° Convenzione del 12  giugno  1902  relativa  alla  tutela  dei
minorenni.