(Trattato-art. 235)
 
                              Art. 235 
 
 
  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  trattato,  le  Alte  Parti
contraenti applicheranno le convenzioni e gli  accordi  seguenti,  in
quanto  le  riguardano,  impegnandosi  l'Austria   a   osservare   le
disposizioni speciali contenute nel presente articolo. 
 
  Convenzioni postali: 
 
  Convenzioni ed accordi  relativi,  all'Unione  postale  universale,
conchiusi a Vienna il 4 luglio 1891; 
 
  Convenzioni ed  accordi  relativi  all'Unione  postale,  firmati  a
Washington il 15 giugno 1897; 
 
  Convenzione ed accordi relativi all'Unione postale, firmati a  Roma
il 25 maggio 1906. 
 
  Convenzioni telegrafiche: 
 
  Convenzioni telegrafiche internazionali, firmate a  Pietroburgo  il
10-22 luglio 1875; 
 
  Regolamenti  e  tariffe  stabilite  dalla  Conferenza   telegrafica
internazionale di Lisbona l'11 giugno 1908. 
 
  L'Austria  si  impegna  a  non  rifiutare  il  suo  consenso   alla
conclusione coi nuovi Stati degli  accordi  speciali  previsti  dalle
convenzioni e dagli accordi relativi all'Unione postale universale  e
all'Unione telegrafica internazionale, a  cui  i  detti  nuovi  Stati
hanno aderito o aderiranno.