(Trattato-art. 236)
 
                              Art. 236 
 
 
  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  trattato  le  Alte   Parti
contraenti applicheranno, per  quanto  le  concerne,  la  convenzione
radio-telegrafica internazionale  del  5  luglio  1912,  impegnandosi
l'Austria a osservare le norme provvisorie che  le  saranno  indicate
dalle Potenze alleate e associate. 
 
  Se entro cinque anni dall'entrata  in  vigore  di  questo  trattato
sara' stipulata una nuova convenzione che, in sostituzione di  quella
del  5  luglio   1912,   regoli   le   relazioni   radio-telegrafiche
internazionali,  essa  vincolera'  l'Austria,  quand'anche  si  fosse
rifiutata,  sia  di  partecipare  alla  sua  elaborazione,   sia   di
sottoscriverla. 
 
  Questa nuova convenzione sostituira' anche le norme provvisorie  in
vigore.