(Trattato-art. 238)
 
                              Art. 238 
 
 
  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  trattato  le  Alte   Parti
contraenti applicheranno,  in  quanto  le  concerne,  la  convenzione
dell'Aja del 17 giugno 1905 relativa alla  procedura  civile.  Questa
disposizione resta e restera' senza effetto rispetto alla Francia, al
Portogallo e alla Romania.