(Trattato-art. 239)
 
                              Art. 239 
 
 
  L'Austria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici
mesi dall'entrata in vigore del presente trattato,  alla  convenzione
internazionale  di  Berna  del  9  settembre  1886,   relativa   alla
protezione  della  proprieta'  letteraria  e  artistica,  riveduta  a
Berlino nel 1908 e completata dal protocollo  addizionale  firmato  a
Berna il 20 marzo 1914. 
 
  Finche' non abbia dato la sua adesione alla  convenzione  predetta,
l'Austria s'impegna a riconoscere o a proteggere le opere  letterarie
e artistiche dei cittadini delle Potenze alleate e associate. 
 
  Indipendentemente  dalla  detta  adesione,  l'Austria  si   impegna
inoltre a continuare ad assicurare  questo  riconoscimento  e  questa
protezione a tutte le opere artistiche e letterarie  dei  sudditi  di
ciascuna delle Potenze alleate e associate almeno nella stessa misura
come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.