Art. 239 L'Austria s'impegna a aderire, nelle forme prescritte, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente trattato, alla convenzione internazionale di Berna del 9 settembre 1886, relativa alla protezione della proprieta' letteraria e artistica, riveduta a Berlino nel 1908 e completata dal protocollo addizionale firmato a Berna il 20 marzo 1914. Finche' non abbia dato la sua adesione alla convenzione predetta, l'Austria s'impegna a riconoscere o a proteggere le opere letterarie e artistiche dei cittadini delle Potenze alleate e associate. Indipendentemente dalla detta adesione, l'Austria si impegna inoltre a continuare ad assicurare questo riconoscimento e questa protezione a tutte le opere artistiche e letterarie dei sudditi di ciascuna delle Potenze alleate e associate almeno nella stessa misura come al 28 luglio 1914 e alle stesse condizioni.