(Trattato-art. 243)
 
                              Art. 243 
 
 
  L'Austria si impegna ad assicurare di pieno  diritto  alle  Potenze
alleate e associate, ai funzionari ed ai sudditi delle dette Potenze,
il godimento di tutti i diritti e privilegi, di qualunque specie, che
essa o l'antica Monarchia austro-ungarica abbia potuto accordare alla
Germania, all'Ungheria, alla Bulgaria o alla Turchia, o ai funzionari
ed ai sudditi di tali Stati, in  forza  di  trattati,  convenzioni  e
accordi conchiusi anteriormente al 1° agosto 1914 per tutto il  tempo
che questi trattati, convenzioni ed accordi resteranno in vigore. 
 
  Le Potenze alleate ed associate si riservano di accettare o  no  il
godimento di tali vantaggi e diritti.