(Trattato-art. 245)
 
                              Art. 245 
 
 
  Qualora dopo il 28 luglio 1914 una Potenza alleata o associata,  la
Russia, o uno Stato o un Governo il cui territorio faceva gia'  parte
della Russia, fosse stato costretto, in seguito  ad  una  occupazione
militare, o con qualunque altro mezzo, o per qualsiasi altra causa ad
accordare  o  lasciare  accordare,  in  forza  di  atti  emananti  da
qualsiasi autorita', concessioni, privilegi  e  favori  di  qualunque
specie all'antica Monarchia austro-ungarica  o  all'Austria  o  a  un
suddito  austriaco,  tali  concessioni,   privilegi   o   favori   si
intenderanno annullati di pieno diritto dal presente trattato. 
 
  Nessun onere o  indennita'  che  eventualmente  derivasse  da  tale
annullamento dovra' in alcun caso  essere  sopportato  dalle  Potenze
alleate e associate, ne' dalle Potenze, Stati,  Governi  o  pubbliche
autorita' che il presente articolo libera dai loro impegni.