(Trattato-art. 246)
 
                              Art. 246 
 
 
  Dall'entrata in vigore del presente trattato, l'Austria si impegna,
per quanto la concerne, a far profittare di pieno diritto le  Potenze
alleate e associate e i loro sudditi dei diritti e vantaggi  di  ogni
specie da essa o dall'antica Monarchia austro-ungarica concessi, dopo
il 28 luglio 1914 e fino all'entrata in vigore del presente trattato,
in  forza  di  trattati,  convenzioni  od  accordi,   a   Stati   non
belligeranti o a sudditi di  tali  Stati,  finche'  questi  trattati,
convenzioni ed accordi resteranno in vigore per l'Austria.