(Regolamento-art. 357)
 
                              Art. 357. 
 
 
  A forma dei decreti di concessione  di  stipendi  ed  assegni,  dei
decreti di destinazione degli impiegati e di quegli  altri  titoli  e
decreti, registrati, ove ne sia il caso, alla Corte  dei  conti,  dai
quali derivi l'obbligo al pagamento dei canoni, censi,  fitti,  o  di
altre  spese  d'importo   e   scadenza   fissi   ed   accertati,   le
amministrazioni  centrali  ai  cui  servizi  le   spese   stesse   si
riferiscono, compilano, distintamente per provincia  e  per  capitolo
del bilancio, in doppio originale, i ruoli individuali,  che  servono
di  autorizzazione  alle  delegazioni  del  tesoro  per  disporre  ed
annotarvi i  pagamenti  delle  spese  fisse  e  le  variazioni  o  le
cessazioni delle stesse. 
 
  I detti ruoli debbono portare un  numero  progressivo  per  ciascun
capitolo ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo,
e,  ove  del  caso,  l'importo  al  lordo  della   quota   riferibile
all'esercizio in corso, nonche' l'importo al  lordo  e  al  netto  di
ciascuna rata da pagarsi alle singole scadenze. 
 
  Debbono altresi' indicare le condizioni a  cui  va  subordinato  il
pagamento ed il luogo ove questo deve essere effettuato, e  l'importo
complessivo  di  tutti  gli  anni  susseguenti  per  gli  assegni  di
aspettativa o di disponibilita' e pei fitti. 
 
  A favore dei creditori di fitti, canoni, livelli, censi  e  simili,
riferibili a beni situati in localita' diverse puo' essere emesso  un
unico ruolo pagabile nel luogo di residenza del creditore, purche' le
diverse partite siano imputabili ad uno stesso capitolo. 
 
  I ruoli compilati con le indicazioni  suddette,  firmati  dal  capo
dell'amministrazione centrale o da un  suo  delegato,  visti,  previo
accertamento  della  loro  regolarita',  dal  direttore  capo   della
ragioneria  e  corredati  degli   atti   relativi,   non   sottoposti
preventivamente al visto della  Corte  dei  conti,  sono  spediti  in
doppio originale alla Corte stessa con un elenco  in  due  esemplari,
uno dei quali e' da essa restituito con ricevuta. 
 
  Per  le  spese  fisse,  al  pagamento  delle  quali   si   provvede
direttamente dalle amministrazioni  centrali,  i  direttori  capi  di
ragioneria debbono tenere i conti individuali nella forma  stessa  di
quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza
annua, le rate da pagarsi al netto e al lordo e a debito i  pagamenti
disposti.