(Regolamento-art. 359)
 
                              Art. 359. 
 
 
  La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciutane  la
regolarita', li  munisce  del  visto,  ritiene  i  documenti  che  li
riguardano,  restituisce  alle  competenti  amministrazioni  centrali
quegli  altri  documenti  che  le  fossero  stati  dati  in  semplice
comunicazione ed invia alla delegazione del tesoro della provincia in
cui deve eseguirsi il pagamento un originale dei ruoli con elenchi in
due esemplari, uno dei quali viene restituito per ricevuta. 
 
  Gli elenchi portano un numero progressivo per provincia.