Art. 361. I ruoli per le pensioni normali sono emessi in due esemplari dal ministero delle finanze in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione. Un esemplare e' trasmesso direttamente dal ministero alla delegazione del tesoro per la sua esecuzione e l'altro alla Corte dei conti che lo trattiene nei propri atti. Restano ferme le disposizioni speciali per l'emissione dei ruoli di pagamento delle pensioni di guerra.