(Regolamento-art. 362)
 
                              Art. 362. 
 
 
  La delegazione del tesoro,  ricevuti  i  ruoli  che  contengono  la
iscrizione delle partite e i  relativi  conti  correnti  dei  singoli
creditori,  li  riunisce  secondo  i  capitoli  della   spesa   della
rispettiva amministrazione, ed assegna  a  ciascun  conto  il  numero
progressivo  che,   oltre   quello   appostovi   dall'amministrazione
centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume  del  rispettivo
capitolo, fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei
quali il ministero delle finanze assegna una numerazione  progressiva
per tutte le delegazioni. 
 
  Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti  presso  le
delegazioni del tesoro i conti correnti, debbono risultare  da  ruoli
di variazione, che debbono essere comunicati nei modi e  colle  forme
stesse prescritte pei ruoli principali. 
 
  Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da
pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne e' fatta annotazione
nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Se questa  importa
la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e
non puo' riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione. 
 
  Ai  semplici  mutamenti  nello  stato,  nella  capacita'  e   nella
rappresentanza provvedono direttamente le delegazioni del  tesoro  in
base ai documenti ad esse prodotti,  senza  che  occorrano  ruoli  di
variazione. 
 
  Per le pensioni di guerra resta in vigore la disposizione contenuta
nel R. decreto 8 febbraio 1923, n. 358. 
 
  Per le variazioni dipendenti da aumenti periodici di stipendio  per
anzianita' di grado non occorre il ruolo di variazione, ma queste  si
apportano  ai  ruoli  in  base  alla  pubblicazione  nel   bollettino
ufficiale del foglio d'ordine mensile firmato dal capo del personale,
che rende esecutivi gli aumenti stessi.