(Regolamento-art. 363)
 
                              Art. 363. 
 
 
  Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse
le delegazioni del  tesoro  rilevino  errori  tali  da  poter  essere
corretti senza alcun dubbio e che non alterino la somma assegnata, li
emendano esse  stesse,  informandone  la  competente  amministrazione
centrale, la quale ne rende avvertita la Corte dei conti. 
 
  Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze,
promuovono dalla competente amministrazione centrale le  disposizioni
occorrenti,  che   debbono   essere   date   con   altri   ruoli   di
rettificazione, comunicati colle forme stesse  prescritte  pei  ruoli
principali e per quelli di variazioni. 
 
  Ove accada che le delegazioni  ricevano  ruoli  di  variazione  per
diminuzione  o  cessazione  di  assegni,  con  decorrenza   anteriore
all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla  base  del  relativo
conto corrente,  e  non  possano  percio'  compensare  coi  pagamenti
successivi la rata o maggior somma  pagata,  ritornano  il  ruolo  di
variazione all'amministrazione centrale emittente, affinche' provveda
alla variazione della decorrenza, come e'  detto  al  secondo  alinea
dell'art. 362 del presente regolamento, ed al  ricupero  delle  somme
indebitamente pagate. 
 
  Avvenendo il caso che l'amministrazione centrale spedisca il  ruolo
col conto individuale di un pensionato alla delegazione del tesoro ed
a questa fosse noto che il titolare dimori  in  altra  provincia,  la
delegazione  medesima  rimette  il  ruolo  stesso,  con  gli  elenchi
relativi, alla  delegazione  competente,  avvertendone  il  ministero
delle finanze.