(Regolamento-art. 364)
 
                              Art. 364. 
 
 
  Ogni qualvolta consti ad una delegazione del tesoro che  una  spesa
fissa debba cessare per morte del creditore o per altra  causa,  essa
ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli  ordini
che fossero stati emessi e  non  pagati;  e  rimette  con  elenco  la
situazione  alla  amministrazione  centrale  rispettiva,   la   quale
provvede  alla  chiusura  con  ruolo  di  variazione  che  segue   il
procedimento indicato negli  articoli  precedenti.  Nella  situazione
deve indicarsi ove siane il caso, la  rata  da  pagarsi  agli  aventi
diritto. 
 
  Nel computo delle rate i mesi si calcolano tutti di trenta giorni.