(Regolamento-art. 365)
 
                              Art. 365. 
 
 
  Quando per tramutamento di residenza del creditore il pagamento  di
una spesa fissa, pur rimanendo questa invariata, deve esser fatto per
l'avvenire in altra provincia, la delegazione del  tesoro  chiude  il
proprio conto corrente e ne rimette  una  copia  autentica  all'altra
delegazione che deve provvedere agli ulteriori pagamenti,  senza  che
per questi  occorra  altro  ruolo  della  competente  amministrazione
centrale. La delegazione del tesoro che chiude il conto  corrente  ne
informa l'amministrazione centrale e la Corte dei conti. 
 
  E' fatta eccezione per le indennita'  di  rappresentanza  ed  altre
competenze analoghe il cui importo sia variabile a seconda della sede
o dell'ufficio, per le quali debbono bensi'  chiudersi  i  conti  nel
modo suindicato, ma non possono le delegazioni a cui vennero  spedite
le copie autentiche provvedere agli  ulteriori  pagamenti  senza  che
prima  abbiano  ricevuto  l'occorrente  ruolo  di  inscrizione  o  di
variazione dalla competente amministrazione centrale. 
 
  Quando vi sia un conto corrente distinto per  dette  indennita'  od
assegni, la prima delegazione provvede alla chiusura  di  esso  senza
inviarne copia all'altra delegazione.