(Regolamento-art. 366)
 
                              Art. 366. 
 
 
  Il  tramutamento  degli  impiegati  governativi  in  attivita'   di
servizio e' notificato alle delegazioni  del  tesoro  dai  rispettivi
capi d'ufficio o  d'amministrazione.  Tale  notificazione  puo'  aver
luogo anche con pubblicazione sul bollettino ufficiale. 
 
  Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza,  ne  fanno
direttamente  dichiarazione  alla  delegazione   del   tesoro   della
provincia nella quale e' inscritto il loro credito. 
 
  Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente  pagatore
fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione  e'  presentata
all'agente pagatore,  il  quale,  in  tal  caso,  la  trasmette  alla
delegazione del tesoro aggiungendovi l'indicazione  dell'ultima  rata
pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente di cui al successivo
articolo 400.