Art. 366. Il tramutamento degli impiegati governativi in attivita' di servizio e' notificato alle delegazioni del tesoro dai rispettivi capi d'ufficio o d'amministrazione. Tale notificazione puo' aver luogo anche con pubblicazione sul bollettino ufficiale. Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente dichiarazione alla delegazione del tesoro della provincia nella quale e' inscritto il loro credito. Se la partita del credito fosse iscritta presso un agente pagatore fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione e' presentata all'agente pagatore, il quale, in tal caso, la trasmette alla delegazione del tesoro aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata ed unendovi l'estratto del conto corrente di cui al successivo articolo 400.