(Regolamento-art. 367)
 
                              Art. 367. 
 
 
  L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui e'  parola
nell'articolo 365, deve farsi con elenco in due  esemplari,  uno  dei
quali viene restituito con ricevuta. 
 
  La delegazione del tesoro  che  riceve  tale  copia  autentica,  la
ritiene come base degli ulteriori pagamenti, e la  unisce  al  volume
del rispettivo capitolo assegnandole il proprio numero progressivo.