(Regolamento-art. 369)
 
                              Art. 369. 
 
 
  La decorrenza  degli  stipendi,  sia  per  nuova  nomina,  sia  per
promozione, comincia dal giorno primo del mese  successivo  a  quello
della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che  in  esso
decreto non sia diversamente disposto. 
 
  Per gl'impiegati retribuiti ad aggio che siano destinati ad impiego
con stipendio fisso, e viceversa,  lo  stipendio  o  l'aggio  decorre
rispettivamente dal giorno  in  cui  sia  cessato  il  godimento  dei
precedenti averi.