(Regolamento-art. 370)
 
                              Art. 370. 
 
 
  Gli  stipendi  di  attivita',  assegni  di  disponibilita'   o   di
aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si  pagano  a  mensualita'
maturate. 
 
  Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati  in  attivita'
di  servizio,  e  l'assegno  agli  impiegati  in  disponibilita'  che
prestano la loro  opera  presso  qualche  ufficio  governativo,  puo'
incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il
giorno precedente qualore il 27 del mese cada in  giorno  festivo,  e
venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del  mese,  non  si
promuove azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei
giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese.  Pel  solo  mese  di
giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilita' ed
in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche  ufficio
governativo, incomincia con le condizioni stesse dianzi esposte,  col
giorno 25 del mese stesso o col giorno precedente qualora il  25  del
mese sia festivo. festivo. 
 
  Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle  speciali  scadenze
per esse stabilite.