Art. 370. Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri si pagano a mensualita' maturate. Tuttavia il pagamento dello stipendio agli impiegati in attivita' di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilita' che prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, puo' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce il pagamento o il giorno precedente qualore il 27 del mese cada in giorno festivo, e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si promuove azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento agli impiegati in disponibilita' ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incomincia con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso o col giorno precedente qualora il 25 del mese sia festivo. festivo. Il pagamento delle pensioni viene eseguito alle speciali scadenze per esse stabilite.