(Regolamento-art. 373)
 
                              Art. 373. 
 
 
  Quando  gli  impiegati  in  disponibilita',  in  aspettativa  e  in
posizione ausiliaria, i pensionati,  i  danneggiati  politici  ed  in
generale coloro che godono assegni vitalizi  a  carico  del  bilancio
dello Stato o delle amministrazioni autonome da esso dipendenti,  non
si presentino personalmente per la riscossione delle somme dovute, il
rappresentante deve esibire  il  certificato  di  esistenza  in  vita
dell'avente diritto. 
 
  Per gli  impiegati  in  disponibilita'  che  prestano  servizio  in
qualche ufficio governativo, e  per  gli  ufficiali  dell'esercito  e
dell'armata pensionati, che fossero eventualmente chiamati a prestare
servizio presso i corpi ed  altri  uffici  dipendenti  dai  ministeri
della guerra e della marina, basta la nota  del  capo  d'ufficio  pel
pagamento dell'assegno, conformemente al disposto dell'articolo 390. 
 
  Gli  altri  pensionati  che   prestino   servizio   presso   uffici
governativi,  qualora  si   avvalgano   della   facolta'   consentita
dall'articolo 383, sono esonerati  dall'obbligo  della  presentazione
del certificato di vita, che resta sostituito da una dichiarazione di
prestato servizio da rilasciarsi dal capo dell'ufficio. 
 
  Le  vedove  e  le  orfane  nubili,   provviste   di   pensione   di
reversibilita',  nel  rilasciare  la  quietanza  devono  firmare  una
dichiarazione dalla quale risulti che conservano lo stato vedovile  o
nubile. Se esse non si presentano  personalmente,  il  rappresentante
deve esibire un certificato di esistenza in  vita  con  l'annotazione
che l'avente diritto conserva lo stato vedovile o nubile. 
 
  Per la  riscossione  delle  pensioni  di  cui  sia  autorizzato  il
pagamento all'estero deve sempre esibirsi il certificato di vita.