(Regolamento-art. 374)
 
                              Art. 374. 
 
 
  I certificati di vita sono rilasciati dal sindaco o  da  un  notaio
del luogo dove i creditori hanno domicilio. 
 
  Essi devono portare il suggello del municipio o del notaio  e  sono
esenti da tassa di bollo ai sensi dell'art. 145 della tariffa annessa
al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, 6 gennaio  1918,  n.
135. 
 
  Ove il certificato di vita sia rilasciato dal sindaco di un  comune
diverso  da  quello  in  cui  e'  fatto  il  pagamento  deve   essere
legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto, salvo che sia trasmesso
con lettera d'ufficio dal sindaco all'ufficiale pagatore. 
 
  Per i pensionati e gli altri assegnatari che si  trovino  rinchiusi
in stabilimenti di beneficenza o di sanita', i  certificati  di  vita
sono rilasciati dai rispettivi direttori od amministratori  e  muniti
del visto del sindaco locale. 
 
  Per  quelli  rinchiusi  in  stabilimenti  di  pena,  ma  che   cio'
nonostante conservino  il  diritto  al  godimento  della  pensione  o
dell'assegno, il certificato di vita viene rilasciato  dal  direttore
dello stabilimento penale e deve contenere la  dichiarazione  che  il
detenuto e' in attesa di giudizio oppure che la sentenza per la quale
sta scontando la pena non lo priva del  godimento  della  pensione  o
dell'assegno. 
 
  Tale dichiarazione deve essere convalidata dal procuratore del Re.