(Regolamento-art. 375)
 
                              Art. 375. 
 
 
  I sindaci ed  i  notai  sono  obbligati  di  farsi  presentare  dai
pensionati dello  Stato  i  certificati  d'iscrizione,  di  cui  sono
provvisti giusta il successivo art. 378, e di attestare sotto la loro
responsabilita'  sui  certificati   di   vita   l'adempimento   delle
condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione. 
 
  Devono inoltre confrontare la firma che  viene  apposta  alla  loro
presenza  sul  certificato  di  vita  con   quella   risultante   dal
certificato d'iscrizione, affine  di  accertarsi  che  la  prima  sia
conforme alla seconda.