(Regolamento-art. 376)
 
                              Art. 376. 
 
 
  I certificati di vita pei dimoranti all'estero sono rilasciati  dai
Regi consoli, quando il  creditore  dimori  nello  stesso  luogo,  od
altrimenti dall'autorita' locale. 
 
  La  firma  dell'autorita'  locale   dev'essere   riconosciuta   dal
rappresentante del Governo italiano e, quando  il  pagamento  avvenga
nel  Regno,  la  firma  del   rappresentante   stesso   deve   essere
riconosciuta dal ministero degli affari esteri nel Regno,  salvo  che
il certificato di vita sia trasmesso dall'autorita' consolare per via
ufficiale alla delegazione del tesoro.