(Regolamento-art. 377)
 
                              Art. 377. 
 
 
  Ove  uno  stesso  creditore  sia  provvisto  di  piu'  assegni,  e'
sufficiente la presentazione di  un  solo  certificato  di  vita,  da
allegarsi ad uno degli ordini di  pagamento  facendo  per  gli  altri
riferimento al primo.