(Regolamento-art. 379)
 
                              Art. 379. 
 
 
  I certificati  d'iscrizione  sono  di  esclusiva  proprieta'  della
amministrazione, la quale li affida in  deposito  ai  pensionati  nel
solo scopo che essi possano facilmente essere riconosciuti  pei  veri
creditori  dai  funzionari  incaricati  di  ordinare  ed  eseguire  i
pagamenti. 
 
  A tale effetto l'amministrazione ha facolta' di richiedere  che  il
certificato di inscrizione sia provvisto di fotografia del  titolare,
munita della firma del sindaco e del bollo del comune. 
 
  Sono  riconosciuti  per  veri  creditori  dello  Stato  coloro  che
risultano nominati nei certificati d'iscrizione. 
 
  I certificati d'iscrizione non possono dai pensionati  dello  Stato
essere ceduti, ne' dati in pegno od in deposito a chicchessia. 
 
  In ogni caso la cessione, il pegno od  il  deposito  non  ha  alcun
valore per l'amministrazione, la quale  si  riserba  di  procedere  a
norma di legge per il ricupero del titolo, tanto contro il pensionato
quanto contro il detentore. 
 
  Quando il pensionato rappresentato  da  un  procuratore  revoca  il
mandato  di  procura,  deve  notificarlo  nei  modi  di  legge   alla
competente delegazione del tesoro.