(Regolamento-art. 380)
 
                              Art. 380. 
 
 
  Le rate  di  pensioni,  di  stipendi  ed  altri  assegni  fissi  al
personale, non richieste entro due anni  dalla  loro  scadenza,  sono
prescritte e non si puo' farne in verun caso il pagamento. 
 
  Le altre spese fisse incorrono nella  prescrizione  a  termini  del
Codice civile o di leggi speciali.