(Regolamento-art. 382)
 
                              Art. 382. 
 
 
  Le  ritenute  sugli  stipendi  od  assegni  degli   impiegati   per
provvedimenti disciplinari sono disposte dai ministri, o dalle  altre
autorita' che ne abbiano la facolta',  con  decreti  da  trasmettersi
alle delegazioni del tesoro, dandone avviso  contemporaneamente  alla
competente amministrazione centrale, per prenderne nota nei  relativi
conti correnti ed alla Corte dei conti. 
 
  Le delegazioni del tesoro annotano i decreti ricevuti nei  relativi
conti correnti, segnano in questi a  debito  dei  titolari  l'importo
delle inflitte penalita' ed uniscono i decreti alle  note  nominative
sulle quali, se non fosse stato fatto, devono le  delegazioni  stesse
eseguire il diffalco delle somme da trattenersi. 
 
  L'importo delle  anzidette  ritenute  viene  versato  all'Opera  di
previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei
loro superstiti ai sensi dell'art. 4 lettera c)  del  R.  decreto  26
febbraio 1920, n. 219.