(Regolamento-art. 383)
 
                              Art. 383. 
 
 
  Gli  impiegati  di  un   medesimo   ufficio   possono,   con   loro
dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere e dar quietanza  per
tutti dei loro stipendi od assegni personali. 
 
  La dichiarazione, sottoscritta dagli impiegati, ed autenticata  dal
capo dell'ufficio stesso colla propria firma e col suggello d'ufficio
e' mandata alla delegazione del tesoro che, fattane  annotazione  nei
conti personali, la alliga alla nota da servire pel  pagamento  della
prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi  la  persona
delegata a riscuotere e dar quietanza. 
 
  Nelle note successive e' fatta menzione  di  quella  cui  fu  unito
l'atto di delegazione. 
 
  Finche' dura nella persona incaricata la  facolta'  di  riscuotere,
essa sola puo' dar quietanza per tutti  coloro  dai  quali  e'  stata
delegata. Nel caso pero' d'accertata assenza od impedimento,  possono
i titolari riscuotere le somme per ciascuno di  essi  rispettivamente
indicate nella nota. 
 
  Analoga facolta' e' accordata agli impiegati in disponibilita' e in
aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati  e
ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando  prestino
servizio presso uffici pubblici.