Art. 383. Gli impiegati di un medesimo ufficio possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere e dar quietanza per tutti dei loro stipendi od assegni personali. La dichiarazione, sottoscritta dagli impiegati, ed autenticata dal capo dell'ufficio stesso colla propria firma e col suggello d'ufficio e' mandata alla delegazione del tesoro che, fattane annotazione nei conti personali, la alliga alla nota da servire pel pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dar quietanza. Nelle note successive e' fatta menzione di quella cui fu unito l'atto di delegazione. Finche' dura nella persona incaricata la facolta' di riscuotere, essa sola puo' dar quietanza per tutti coloro dai quali e' stata delegata. Nel caso pero' d'accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota. Analoga facolta' e' accordata agli impiegati in disponibilita' e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici.